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Procedure di accesso

Chi accede all'Archivio di Stato per la prima volta nell'anno corrente è tenuto a:

  • rivolgersi al funzionario di turno in sala per un primo orientamento alla ricerca e per le indicazioni necessarie per un corretto approccio al patrimonio documentario;
  • esibire un documento di identità;
  • fornire al funzionario di sala tutti i dati necessari per la compilazione della domanda di ammissione da effettuarsi tramite i terminali informatici predisposti;
  • dichiarare di non aver subito condanne, di non trovarsi in una delle incapacità che comportino la perdita dei diritti elettorali e di non essere stato escluso dalle sale di lettura di archivi e biblioteche;
  • specificare l'argomento della ricerca.

Tali informazioni sono trattate nel rispetto delle norme sulla privacy.

Chi accede all'Archivio di Stato successivamente è tenuto a:

  • segnalare ogni variazione di quanto indicato all'atto della prima domanda di ammissione;
  • compilare (tramite i terminali informatici predisposti) la domanda di ammissione alla nuova ricerca eventualmente avviata nell'anno in corso.

Chi è ammesso in Archivio è tenuto a:

  • depositare borse ed altri contenitori nell'apposito guardaroba, prima dell'accesso alla sala di studio;
  • firmare il registro di presenza (mattino e/o pomeriggio);
  • effettuare correttamente le richieste di consultazione attraverso i terminali informatici a ciò predisposti;
  • rivolgersi sempre al funzionario di sala per eventuali chiarimenti.

Il richiedente ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone e ad enti dalla diffusione delle notizie contenute nei documenti consultati.

In caso di pubblicazione - parziale o integrale - di carteggi di personalità contemporanee, lo studioso è direttamente responsabile dell'eventuale mancato rispetto del diritto d'autore (legge 22/04/1941, n. 633 e successive modificazioni).


ultimo aggiornamento 2008-05-20 di MB