Datazione (rilevata):
2 Giugno 1236
01. Atto
Datazione (rilevata):
2 Giugno 1236
Persone:
rogante: Liba notaio (signum: 1)
testimone: Corrado canonico di Lucca
testimone: tutti ; Don Guido Priore di
Regesto:
Liba notaio Nel monastero di S. Ponziano presso Lucca presenti Don Uldiccione Ab. di Sesto e Don Bernardo priore di S. Martino a Colle, e Ugone Sindaco del monastero di Sesto, e Zanello cherico de Caretti di Gonzaga, e Parmigiano serviente dell'Ab. di S. Ponziano, e Don Corrado canonico di Lucca, tutti testimoni; Don Guido Priore di S. Bartolomeo in Silice di Lucca e Bonaccorso giudice di Bondeno Arduini, eletti arbitri da Don Agone Ab. del monastero di S.
Benedetto in Lairone, e da Don Bono Ab. del monastero di S.
Ponziano da una parte e da Don Paolo quondam Don Guidoto Maghenti cittadino di Lacca dall'altra parte per decidere le questioni fra loro vertenti proferiscono il loro lodo circa le questioni suddette che erano insorte a causa delle pretese avanzate da detto Don Paulo, il quale voleva che fosse chiesto il suo consenso ogni volta che si fosse dovuto procedere alla elezione dell'Abbate, e che ogni volte che si fosse proceduto dal monastero a qualche alienazione, dovessero essergli pagati soldi venti, che gli fossero pagate £ 1000 per retento del suo diritto a feudo; che fosse dato annualmente a lui e suoi eredi un carro di vino mosto puro, un moggio di grano, £ 4, un agnello, e un osse di porco, e dopoo altre domande chiedeva finalmente che fosse permesso a lui e suoi eredi di tenere ed esrcitare l'offizio dell'avvocazia del monastero. A ciò si opponeva l'Ab.
di S. Ponziano che il monastero fosse liberato dalle dette domande. Colla sentenza proferita dagli Arbitri il monastero fu condannato a pagare a Paolo £ 400 di monete nuove, e annualmente un moggio di grano, un carro di vino e £ 4 di moneta lucchese minore per suo feudo e un agnello e un osso di porco. Dichiarano che gli dovranno essere pagati 4 soldi per lira per tutte le vendite e locazioni che saranno fatte dal monastero, che gli sia permesso di godere pacificamente le terre che potrà dimostrare essergli state concesse in feudo dal detto monastero; Che esso Paolo e dopo la sua morte uno degli eredi maschi dovra dovrà dirsi avvocato del monastero soltanto però di nome e non di fatto, cioè che egli non potrà intromettersi in tal qualità nelle cose del monastero senza il concorde consenso dell'Ab. di S. Benedetto e di S. Ponziano. Assolvettero poi il monastero da ogni altra domanda e condannarono detto Paolo per esso e suoi eredi a non inquietare e molestare i suddetti monasteri per le altre pretese da cui i monasteri stessi sono assoluti: ed alle quali subito detto Paolo rinunzia.
Finalmente condannarono Don Paolo a restituire e immediatamente tutti i privilegi, carte, istrumenti che appartenenti al monastero.
Aggiornamenti:
1900-01-01, Contessa
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