Datazione (rilevata):
10 Marzo 1291
01. Atto
Datazione (rilevata):
10 Marzo 1291
Persone:
rogante: Astanuova di Saladino di Montetopari, giudice e notaio (signum: 1)
Regesto:
Astanuova Galadini di Montetupari Giudice e notaio.
Priore di Santa Maria Forisportam, con il consenso del Capitolo, da una parte e frate Stefano sindaco e procuratore di frate Francesco Priore dei frati di S. Maria di Fregionaria, eleggono il Venerabile Paganello Vescovo di Lucca in arbitro per decidere le questioni che vertevano tra loro, a cagione del miglioramento di una casa posta in Lucca nella contrada di S.
Maria Forisportam.
Actum Luce in sala magiori lucani episcopatus, presenti Soffredo Arcidiacono lucchese e Tommaso pievano di Friano.
Segue un atto del 4 di Maggio, in cui Paganello Vescovo di Lucca decide e definisce le questioni, dicendo che i canonici di S.
Maria Forisportam debbono rinunziare alle loro pretensioni contro i frati di Fregionara e detti frati di Fregionara debbono dare al Priore e Capitolo di S. Maria Forisportam venticinque fiorini d'oro. "Latum et pronunziatum fuit suprascriptum arbitrium sive sententiam per dominum episcopum arbitrum et arbitratevem, presentibus dictis partibus, Luce in porticu episcopalis Palatii, adherenti Cappelle Sancti Pauli lucani episcopatus presenti Soffredo Archidiacono e Bono canonico lucchese. Segue ancora un atto nel quale i detti Priore e Canonici di Santa Maria Forisportam dichiarano di rinunziare a tutte le lettere apostoliche impetrate o impetrarsi contro il detto Priore e frati di Fregionara, rinunziando ad ogni pretesto.
Aggiornamenti:
1900-01-01, Contessa
2006-12-31, Nelli Sandro
Immagini: